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ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE CHE FONDANO IL RAPPORTO TRA LA FAMIGLIA E LO STATO ITALIANO
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Art. 29 - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell' unità familiare.
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Art. 30 - È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,anche se nati fuori del matrimonio.Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i
diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
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Art. 31 - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alla famiglie numerose.Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
 
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